L’attuale mese di giugno rappresenta l’ultimo dei 18 mesi di fruizione dell’Assegno di Inclusione (ADI) per la maggioranza dei nuclei familiari beneficiari che hanno iniziato a percepire la misura economica fin dal primo mese di attivazione. In altre parole, chi ha ottenuto la carta dell’ADI con la prima ricarica nel mese di gennaio 2024 riceverà l’ultima ricarica mensile il 27 giugno 2025. Il prossimo mese di luglio rappresenta il cosiddetto “mese di sospensione” previsto nella Legge di Bilancio 2023 che ha istituito la misura dell’ADI.
Durante il mese di sospensione dopo il percepimento di 18 mensilità, la carta non verrà ricaricata, e i nuclei familiari beneficiari potranno ripresentare domanda per il rinnovo dell’ADI per ulteriori 12 mesi. In caso di accoglimento positivo della nuova domanda, a partire da metà agosto sarà erogata la prima delle dodici mensilità previste dal rinnovo, in quanto la legge prevede che dopo i primi d18 mesi, i rinnovi successivi saranno di 12 mesi, seguiti dal mese di sospensione. A conti fatti, i nuclei beneficiari riceveranno una nuova ricarica con circa 20 giorni di “ritardo”, cioè non il 27 di luglio ma intorno al 15 agosto, per poi proseguire con le ricariche mensili il 27 di ogni mese successivo.
Purtroppo non è possibile evitare per i nuclei beneficiari il comprensibile disagio economico rappresentato dal mese di sospensione, ed è importante rispettare i tempi stabiliti nella presentazione della nuova domanda, che va inviata a partire dal 1° luglio e non oltre il 31 (per evitare di perdere un mese di erogazione della misura). Per fare un esempio, se si presenta la nuova domanda nell’attuale mese di giugno (quando è ancora attiva l’attuale fino al giorno 30) nella speranza che anche nel mese di luglio l’INPS proceda con la ricarica della carta, andrà incontro alla brutta sorpresa di vedersi respingere la domanda, con il rischio ulteriori ritardi per l’avvio di quella di rinnovo.
I beneficiari dell’assegno di inclusione che terminano la fruizione dei primi 18 mesi possono quindi stare relativamente tranquilli: la prestazione sarà rinnovata in seguito alla relativa richiesta da effettuare durante il mese di sospensione previsto, a patto di mantenere tutti i requisiti richiesti.
Ovviamente, la scadenza del 30 giugno fa riferimento a tutte le domande che hanno avuto un percorso lineare nell’arco dei 18 mesi; in caso di situazioni più complesse (per esempio domande decadute e successivamente riaccolte con mancata erogazione di una o più mensilità) è opportuno che i nuclei familiari beneficiari della misura si rivolgano direttamente all’INPS per chiarire ogni dubbio sulla scadenza, nel caso che l’accesso alla gestione della propria domanda sul Portale informatico tramite SPID o consultazione dei CAF o Patronati non sia sufficiente ad accertarlo con sicurezza.
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