Ritornare a casa PLUS. DGR n. 63/12 del 11.12.2020


È una linea d’intervento unica che ricomprende al suo interno la misura “Ritornare a casa” e “Disabilità gravissime” è finalizzata a favorire la permanenza nel proprio domicilio della persona in situazione di grave non autosufficienza, evitando il rischio di istituzionalizzazione.

A chi è rivolta la misura?

È rivolta esclusivamente a persone con totale perdita di autonomia che necessitano di assistenza per compiere tutte le attività quotidiane e di interventi medici e infermieristici frequenti effettuabili a domicilio. Lo scopo della linea di intervento è quindi quella di favorire la permanenza della persona nell’ambiente domestico e familiare. Viene posta particolare attenzione alla valutazione del grado di compromissione funzionale che la patologia comporta, al bisogno assistenziale da essa determinato ed è riconosciuto un diverso sostegno economico sulla base del grado di non autosufficienza, del carico assistenziale e della capacità economica del nucleo familiare. L’intervento è volto a sostenere la persona e la sua famiglia garantendo l’acquisizione di servizi professionali di assistenza domiciliare erogati da personale qualificato che svolga un’attività di assistenza alla persona non autosufficiente nelle attività quotidiane.

Fino al 31.12.2020  la misura “Ritornare a casa” e  la misura “Interventi a favore di persone in condizioni di disabilità gravissima”  costituivano due interventi separati,  con l’approvazione  delle  Deliberazioni della G.R. n.19/10 del 10.4.2020 e n.63/12 del 11/12/2020 è stata definita l’attivazione di un unico intervento a favore delle persone non autosufficienti che ricomprende al suo interno entrambe le linee,  oltre che la misura per il sostegno e il ruolo di cura e di assistenza del caregiver familiare.

Attualmente il nuovo intervento si articola in quattro livelli assistenziali:

– Livello assistenziale base (con doppia articolazione, livello base a e livello base B)

– Livello Assistenziale Primo;

– Livello Assistenziale Secondo;

– Livello Assistenziale Terzo;

Per la definizione del livello assistenziale di appartenenza è necessaria idonea valutazione sia di carattere medico che sociale. A tal fine è consigliabile rivolgersi all’assistente sociale del Comune oppure al PUA.

 

Qual è l’ammontare del beneficio economico?

Il contributo erogato deve essere utilizzato per l’acquisto di servizi assistenziali  reso da personale in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti: a) iscrizione nei registri delle/degli assistenti familiari istituiti presso gli Ambiti PLUS; b) qualifica professionale di addetto all’assistenza di base o di operatore tecnico assistenziale, se dedicato esclusivamente all’assistenza diretta della persona, o di Operatore socio-sanitario; c) frequenza, con esito positivo, di un corso di formazione professionale teorico-pratico, relativo all’area dell’assistenza alla persona; d) possesso di una esperienza lavorativa di almeno sei mesi nel campo della cura domiciliare alla persona con regolare assunzione documentata.

Il beneficio economico varia a seconda del livello assistenziale:

  • Livello Assistenziale Base A è previsto un contributo regionale fino a un massimo di € 4.800,00, in caso di attivazione per 12 mensilità, a favore delle persone che non beneficiano di un piano personalizzato L.162/98 ovvero di persone ultrasessantacinquenni beneficiarie di piani personalizzati L.162/98 con punteggio nella scheda salute superiore a 40. È ammissibile l’attività di cura da parte del caregiver familiare per l’intero contributo concesso.
  • Livello Assistenziale Base B è previsto un contributo regionale fino a un massimo di € 7.200,00, in caso di attivazione per 12 mensilità, a favore delle persone che non beneficiano di un piano personalizzato L. n. 162/1998 ovvero di persone ultrasessantacinquenni beneficiarie di piani personalizzati L. n. 162/1998 con punteggio nella scheda salute superiore a 40. È ammissibile l’attività di cura da parte del caregiver familiare per una quota non superiore al 50% del contributo concesso;
  • Livello Assistenziale primo è previsto un contributo regionale ordinario fino a un massimo di € 16.000,00 in caso di attivazione per 12 mensilità. È ammissibile l’attività di cura da parte del caregiver familiare per una quota non superiore ad un terzo del contributo concesso.
  • Livello Assistenziale secondo è previsto un contributo regionale ordinario fino ad un massimo di €16.000,00 in caso di attivazione per 12 mensilità e un cofinanziamento comunale pari al 25% del finanziamento regionale. In assenza di cofinanziamento comunale il progetto dovrà essere attivato per la sola parte finanziata dal contributo regionale; – Un contributo regionale per il potenziamento dell’assistenza fino a un massimo di € 9.000 per 12 mensilità. È ammissibile l’attività di cura da parte del caregiver familiare per una quota non superiore ad un terzo del solo contributo ordinario concesso.
  • Livello assistenziale terzo è previsto un contributo regionale ordinario fino ad un massimo di €16.000,00 in caso di attivazione per 12 mensilità e un cofinanziamento comunale pari al 25% del finanziamento regionale. In assenza di cofinanziamento comunale il progetto dovrà essere attivato per la sola parte finanziata dal contributo regionale; – Un contributo regionale per il potenziamento dell’assistenza fino a un massimo di € 27.000 per 12 mensilità. È ammissibile l’attività di cura da parte del caregiver familiare per una quota non superiore ad un terzo del solo contributo ordinario concesso.

Al fine di assicurare alle persone non autosufficienti un’efficace risposta assistenziale, l’assegnazione del finanziamento deve essere destinato all’acquisto di servizi alla persona erogati da personale in possesso dei requisiti previsti dall’art. 2. La contrattualizzazione del personale deve avvenire in conformità a quanto previsto dai vigenti contratti collettivi per l’assistenza alle persone non autosufficienti.

L’importo dei finanziamenti sopra indicati è rapportato al bisogno assistenziale rilevato e alla situazione economica del beneficiario in ragione delle soglie ISEE socio sanitario di cui al DPCM n.159 del 5.12.2013, per tale motivo tale finanziamento può avere una decurtazione da 0 a 80% .

 

Cosa è necessario fare per richiedere il beneficio?

Coloro che sono beneficiari di un progetto “Ritornare a casa” e/o “Disabilità gravissime” antecedentemente al 31.12.2020, devono presentare al Comune di residenza, l’ISEE socio sanitario 2021, essendo assicurata la continuità del progetto.

Per le nuove istanze e per i mutamenti di livello i beneficiari (o loro delegati) presentano agli enti gestori degli ambiti PLUS, per il tramite del comune di residenza o punto unico di accesso, la domanda di attivazione dell’intervento allegando la seguente documentazione:

– Per il Livello Assistenziale Base A:

  1. idonea documentazione attestante l’impossibilità di accedere alle strutture residenziali e semiresidenziali a causa delle disposizioni normative emergenziali;
  2. copia del verbale di inserimento redatto dall’UVT del Distretto Sociosanitario di residenza e il verbale di riconoscimento della disabilità ai sensi dell’articolo 3, comma 3, L. 104/92, oppure verbale di riconoscimento dell’indennità di accompagnamento o altra certificazione di cui all’allegato 3 del DPCM n.159 del 2013.

– Per tutti gli altri livelli:

  1. verbale di riconoscimento dell’indennità di accompagnamento o altra certificazione di cui all’allegato 3 del DPCM n.159 del 2013;
  2. certificazione medica specialistica di struttura pubblica o privata accreditata che dimostri una delle condizioni sanitarie (schede ministeriali e regionali in ragione della patologia e condizione di accesso);
  3. per il Livello Assistenziale Base A e il Livello Assistenziale Base B dichiarazione di non essere beneficiari di un piano personalizzato L.162/98 ovvero di essere beneficiari ultrasessantacinquenni di piani personalizzati L.162/98 con punteggio nella scheda salute superiore a 40;
  4. per il Livello Assistenziale Primo, Secondo e Terzo dichiarazione di non essere beneficiari di un piano personalizzato L.162/1998 o la rinuncia allo stesso qualora si attivasse un progetto Ritornare a Casa PLUS;
  5. ISEE socio sanitario 2021.

 

Eventuali scadenze fissate per la partecipazione

Non sono previste scadenze specifiche per la presentazione della domanda. L’attivazione del progetto, tuttavia, è subordinata alla disponibilità della copertura finanziaria, da parte dell’ambito PLUS e, successivamente, alla valutazione positiva da parte dell’U.V.T.

 

Risorse finanziarie

Le risorse assegnate agli enti gestori degli ambiti PLUS saranno gestite tenendo conto delle priorità specificate nella deliberazione n.63/12 del 11.12.2020 per graduare la risposta assistenziale:

  • progetti “Ritornare a casa”, attivi al 31 dicembre 2020, andranno in continuità fino al 31 dicembre 2021 salvo interruzione per rinuncia o decesso del destinatario;
  • I progetti “Interventi a favore di persone in condizioni di disabilità gravissima”, attivi al 31 dicembre 2020, andranno in continuità fino al 31 dicembre 2021, salvo interruzione per rinuncia o decesso del destinatario, nei seguenti casi:

1) progetti “Interventi a favore di persone in condizioni di disabilità gravissima” – priorità 1 – a favore di persone che al 31/12/2020 non hanno attivo alcun intervento regionale per la non autosufficienza;

2) progetti “Interventi a favore di persone in condizioni di disabilità gravissima” – priorità 2 – a favore di persone ultra sessantacinquenni che al 31/12/2020 siano beneficiarie di un piano personalizzato L 162/98 la cui scheda salute riporti un punteggio superiore a 40 e che alla stessa data non abbiano avuto l’attivazione di un progetto Ritornare a casa.

Dopo avere soddisfatto i suddetti casi sarà possibile dare avvio alle nuove situazioni che si verranno a creare nel 2021.


Per maggiori informazioni: 

Sardegnaewelfare