Tra i beneficiari dell'assegno di inclusione rientrano anche le persone in condizioni di svantaggio. Condizione che deve essere certificata dalla pubblica amministrazione. Il Ministero del Lavoro fornisce le linee sulla presa in carico e il progetto personalizzato per garantire la corretta collocazione degli interessati all’interno di una o più categorie.
Arrivano le linee guida del Ministero del Lavoro che forniscono una prima analisi degli elementi che caratterizzano le condizioni di svantaggio in riferimento ai possibili beneficiari dell’assegno di inclusione.
Oltre che alle famiglie con minori, persone disabili o con più di 60 anni, infatti, la nuova prestazione spetta anche alla persone in condizioni di svantaggio inserite in programmi di cura e assistenza dei servizi socio sanitari territoriali.
In tutti i casi, la condizione di svantaggio e l’inserimento in programmi di cura e assistenza deve essere certificata dalle relative amministrazioni.
Il Ministero ha fornito anche l’apposito modulo di attestazione da utilizzare, fermo restando il fatto che è possibile utilizzare anche altre certificazioni.
La Ministra del Lavoro, Marina Calderone, il 29 dicembre 2023 ha firmato il decreto n. 160, con il quale vengono approvate le linee guida sulla presa in carico, sociale integrata e il progetto personalizzato per le persone in condizioni di svantaggio.
L’assegno di inclusione è ormai operativo dal 1° gennaio. Si tratta del nuovo strumento per la lotta alla povertà e all’esclusione sociale introdotto in sostituzione del reddito di cittadinanza.
Dallo scorso 18 dicembre possono fare domanda per la prestazione tutte le famiglie con al loro interno almeno una persona:
- minorenne;
- con disabilità;
- con più di 60 anni.
L’assegno, inoltre, spetta anche se all’interno del nucleo è presente una persona in condizione di svantaggio e inserita in un programma di cura e assistenza dei servizi socio sanitari territoriali certificato dalla pubblica amministrazione.
A definire le condizioni di svantaggio è il comma 5 dell’articolo 3 del decreto ministeriale n. 154/2023 di attuazione dell’assegno di inclusione. Si tratta nello specifico, di persone:
- con disturbi mentali, in carico ai servizi sociosanitari, compresi gli ex degenti di ospedali psichiatrici;
- in carico ai servizi sociosanitari o sociali e persone con certificata disabilità fisica, psichica e sensoriale, non inferiore al 46 per cento, che necessitano di cure e assistenza domiciliari integrate, semiresidenziali, di supporto familiare, oppure inseriti in percorsi assistenziali integrati;
- con problematiche legate a dipendenze patologiche, inclusa la dipendenza da alcool o da gioco, o con comportamenti di abuso patologico di sostanze, inseriti in programmi di riabilitazione e cura non residenziali presso i servizi sociosanitari;
- vittime di tratta in carico ai servizi sociali o socio-sanitari;
- vittime di violenza di genere in carico ai servizi sociali o sociosanitari;
- ex detenuti, definite svantaggiate ai sensi dell’art. 4, della legge 381 del 1991, nel primo anno successivo al fine pena;
- individuate come portatrici di specifiche fragilità sociali e inserite in strutture di accoglienza o in programmi di intervento in emergenza alloggiativa;
- senza dimora in condizione di povertà;
- neo-maggiorenni, di età compresa tra i 18 e i 21 anni, che vivono fuori dalla famiglia di origine sulla base di un provvedimento dell’Autorità giudiziaria.
Per poter richiedere il sussidio, la condizione di svantaggio e l’inserimento in programmi di cura e assistenza dei servizi sociosanitari certificati dalle pubbliche amministrazioni devono sussistere prima della presentazione della domanda.
Pertanto, la valutazione dei bisogni e l’accertamento della condizione di svantaggio sono anticipati rispetto a quanto previsto per gli altri beneficiari.
Assegno di inclusione: la condizione di svantaggio deve essere certificata dalle amministrazioni
Le linee guida del Ministero, dunque, forniscono una prima analisi degli elementi alla base della presa in carico e del progetto personalizzato così da garantire la corretta collocazione degli interessati all’interno di una o più categorie svantaggiate.
La condizione di svantaggio e l’inserimento in programmi di cura e assistenza di servizi sociali, sanitari e/o sociosanitari, come detto, deve essere certificata dalle pubbliche amministrazioni prima dell’invio della domanda per l’assegno di inclusione.
In fase di domanda, poi, sarà necessario dichiarare il possesso di tale certificazione, specificando:
- l’amministrazione che l’ha rilasciata;
- il numero identificativo, se disponibile;
- la data di rilascio;
- l’avvenuta presa in carico e l’inserimento in un progetto personalizzato o in un programma di cura.
Di seguito, in sintesi, le fasi del processo per la presa in carico:
- accoglienza della richiesta, dell’analisi della situazione: fase di raccolta delle informazioni;
- valutazione (assessment);
- progettazione, definizione di obiettivi, tempistiche, compiti, azioni e responsabilità;
- intervento, sostegni, azioni e interventi messi in atto.
Si tratta di un processo molto simile a quello per la definizione dei patti per l’inclusione sociale nell’ambito delle misure di contrasto della povertà.
Per tutti i dettagli e i percorsi di valutazione delle condizioni di svantaggio per le singole categorie individuate si rimanda al testo integrale del decreto e delle linee guida. Dopo i primi 3 mesi di applicazione dell’assegno di inclusione le linee di indirizzo saranno ulteriormente specificate.
Per approfondire sui siti istituzionali: