Cos’è l’ADI?
L’assegno di Inclusione (ADI) è una misura nazionale di contrasto alla povertà, alla fragilità e all’esclusione sociale delle fasce deboli attraverso percorsi di inserimento sociale, nonché di formazione, di lavoro e di politica attiva del lavoro. Consiste in un sostegno economico e di inclusione sociale e professionale, condizionato alla prova dei mezzi e all’adesione a un percorso personalizzato di attivazione e di inclusione sociale e lavorativa.
Come fare domanda
La domanda di ADI può essere presentata all’INPS a partire dal 18 dicembre 2023:
- in via telematica attraverso il sito, accedendo con le proprie credenziali;
- presso patronati;
- presso i Centri di Assistenza Fiscale, a partire dal 1° gennaio 2024.
Chi ne ha diritto?
L’ADI è riconosciuto, a richiesta di uno dei componenti del nucleo familiare, a garanzia delle necessità di inclusione dei nuclei familiari con componenti con disabilità, nonché dei componenti minorenni o con almeno sessant’anni di età, ovvero dei componenti in condizione di svantaggio e inseriti in programmi di cura e assistenza dei servizi socio-sanitari territoriali certificati dalla pubblica amministrazione.
Come si utilizza la Carta ADI?
- effettuare acquisti di beni e servizi presso i POS degli esercizi commerciali in Italia convenzionati con il circuito Mastercard che rientrano nelle categorie di spesa previste dalla normativa di riferimento;
- effettuare prelievi di contante entro un limite mensile di 100 euro, moltiplicato per la scala di equivalenza, nel caso di attribuzione di un’unica carta ADI, o di 100 euro nel caso la Carta ADI venga attribuita ai singoli maggiorenni;
- effettuare un bonifico mensile SEPA/Postagiro presso gli Uffici Postali per pagare la rata dell’affitto, in favore del locatore indicato nel contratto di locazione o dell’intermediario che ha concesso il mutuo;
- pagare le utenze domestiche presso gli Uffici Postali (con bollettini o MAV postali). È inoltre possibile usufruire automaticamente delle agevolazioni relative alle tariffe elettriche e quelle riguardanti la compensazione per la fornitura di gas naturale riconosciute alle famiglie economicamente svantaggiate
È INVECE VIETATO L’UTILIZZO DELLA CARTA ADI ALL’ESTERO E PER GLI ACQUISTI ON-LINE O MEDIANTE SERVIZI DI DIRECT-MARKETING.
L’USO DELLA CARTA ADI È INOLTRE INIBITO NEGLI ESERCIZI PREVALENTEMENTE O SIGNIFICATIVAMENTE ADIBITI ALLA VENDITA DEI BENI E SERVIZI NON CONSENTITI (TABACCO, ALCOL, ARMI, ECC.).
Obblighi di comunicazione
L’ADI è compatibile con lo svolgimento di un’attività di lavoro, rispettivamente dipendente o autonomo, con conseguenti eventuali rideterminazioni dell’importo del benefico o di decadenza dallo stesso per superamento dei valori soglia.
Pertanto, il richiedente o i componenti del nucleo di ADI devono comunicare all’INPS eventuali rapporti di lavoro già in essere all’atto della domanda, tramite il modello ADI-Com ridotto non già rilevata nell’ISEE per l’intera annualità, nonché ogni variazione delle condizioni occupazionali in corso di erogazione della misura tramite il modello ADI-Com esteso.
Qualora sia decorso il termine di trenta giorni dall’avvio della attività, come desumibile dalle comunicazioni obbligatorie, senza che sia stata effettuata alcuna comunicazione da parte del lavoratore, l’erogazione del beneficio è sospesa, fino a che non si sia ottemperato a tale obbligo e, comunque, non oltre tre mesi dall’avvio dell’attività, decorsi i quali la prestazione decade.
Ogni volta che intervenga una qualche variazione sulle condizioni e i requisiti di accesso all’assegno di inclusione (e al suo mantenimento), il beneficiario ha l’obbligo di comunicarla entro quindici giorni. Se non lo fa, il beneficio decade.
Nel caso in cui, durante il periodo di fruizione del beneficio, a variare sia il nucleo familiare, si ha tempo un mese (dalla variazione) per presentare una dichiarazione sostitutiva unica (DSU) per l’ISEE aggiornata. Anche in questo caso, l’inadempimento all’obbligo comporta la decadenza. Dal mese successivo a quello della presentazione della DSU aggiornata, il nuovo nucleo può presentare una nuova domanda di ADI, venendo meno gli effetti della precedente. Nei soli casi di decessi o nascite non è necessario presentare la nuova domanda di ADI
ISEE: omissioni e/o difformità
In caso di ISEE con omissioni e difformità, l’INPS provvede a informare il richiedente nel caso in cui vengano riscontrate omissioni e/o difformità dell’ISEE rispetto ai dati presenti in anagrafe tributaria e/o a dati autodichiarati del patrimonio mobiliare (es. conti correnti, conti deposito, titoli). Il richiedente potrà presentare all’Istituto documenti giustificativi oppure nuova DSU non difforme, nei tempi utili, per consentire l’accoglimento della domanda.
In corso di fruizione del beneficio, in caso di variazione del nucleo familiare rispetto alla attestazione ISEE in vigore, è necessario presentare una DSU aggiornata entro un mese dalla variazione, pena la decadenza dal beneficio. Con la sola eccezione delle variazioni consistenti in decessi e nascite, dal mese successivo a quello della presentazione della DSU a fini ISEE aggiornata, il nuovo nucleo può presentare una nuova domanda di ADI, venendo meno gli effetti della precedente.
Di seguito una mini guida per orientarvi sulla misura e alcuni moduli da scaricare:
Modello per comunicare le Variazioni all’INPS